REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ISCRITTO AL N. 385 PRESSO IL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ART. 1 - Applicazione del regolamento
Il presente regolamento disciplina la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione per le controversie, che le parti interessate intendono risolvere in via amichevole, in forza di una disposizione di legge, dell'invito del Giudice, di una clausola contrattuale o di propria iniziativa. Il Regolamento si applica alle mediazioni per controversie amministrate da Promo Consult s.r.l. Le parti, il mediatore e Promo Consult s.r.l. possono concordare delle deroghe al presente Regolamento. In caso di sospensione o cancellazione dal registro degli Organismi, le parti sceglieranno entro i 15 gg. successivi l'Organismo al quale affidare il prosieguo della mediazione, in mancanza vi provvede il Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.
ART. 2 - Avvio della procedura di mediazione
La procedura di mediazione, su richiesta di una parte o congiuntamente da tutte le parti, si avvia mediante deposito dell'istanza di mediazione, redatta o sul modulo predisposto dall'organismo o su carta libera, presso la sede legale di Trieste. Il deposito può essere effettuato anche via fax, pec o posta raccomandata alla sede legale di Trieste. Ricevuta la domanda di mediazione l'Organismo provvede, quanto prima alla nomina del mediatore, fissa la data, l'ora e il luogo del primo incontro non oltre i trenta giorni lavorativi dal deposito della domanda e ne dà comunicazione a tutte le parti con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. E' interesse della parte istante farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo per effettuare la comunicazione alla controparte di avvenuto avvio della procedura di mediazione, in particolare in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
La mediazione ha una durata non superiore ai 3 mesi dalla data di deposito della richiesta di avvio, salvo diversa volontà delle parti, ovvero dalla scadenza del termine di deposito dell'istanza eventualmente fissata dal giudice.
La mediazione si avvia dopo l'accettazione dell'incarico da parte del mediatore designato e dopo la sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità e indipendenza di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) del D.lgs 28/2010, assumendosi quindi l'obbligo di comunicare a Promo Consult s.r.l. l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico, dichiarando altresì di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede.
Le persone fisiche devono partecipare personalmente agli incontri di mediazione. Possono farsi assistere da una o più persone di fiducia. La partecipazione a mezzo di un rappresentante è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione a mezzo di un rappresentante munito dei necessari poteri per definire la controversia.
ART. 3 - Luogo della mediazione
La Mediazione si svolge presso le sedi di Promo Consult s.r.l. o con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo in altra sede considerata più idonea.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c del D.M. 180/2010 Promo Consult s.r.l. può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
ART. 4 – Nomina del mediatore e procedimento di mediazione
Il mediatore viene scelto dall'Organismo o su indicazione di una delle parti tra i mediatori inseriti nell'elenco di Promo Consult s.r.l., consultabile presso la segreteria dell'Organismo di mediazione.
L'organismo sceglie il mediatore ritenuto più idoneo per la controversia tra coloro che sono inseriti nell'elenco di Promo Consult s.r.l. secondo criteri di specifica competenza, tipo di laurea universitaria posseduta, disponibilità ed esperienza, tenuto conto dell'oggetto e delle parti della controversia, e nel caso di particolare complessità della controversia o per la necessità di specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari.
In casi eccezionali, Promo Consult s.r.l. può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista.
Se durante la procedura di mediazione il mediatore ravvisi che sono sopravvenute circostanze tali da far minare la sua condizione di terzo imparziale, deve immediatamente darne comunicazione all'organismo e chiedere di essere sostituito. L'Organismo provvede alla nomina di un nuovo mediatore.
Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevolmente per la definizione della controversia.
Egli conduce la mediazione senza formalità e nelle modalità che ritiene più opportune anche telematiche. Può tenere incontri congiunti e separati senza eseguire alcuna forma di registrazione o verbalizzazione degli incontri.
Il mediatore, accettato l'incarico, può contattare le parti prima dell'incontro di mediazione. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, salvo quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
Avviata la mediazione, viene organizzato il primo incontro durante il quale il mediatore chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e le invita a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura; nessuna indennità è dovuta per l'organismo di mediazione e per il mediatore se le parti decidono di non proseguire.
ART. 5 – Conclusione della mediazione
Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.
Il mediatore, in qualsiasi momento del procedimento su concorde richiesta delle parti, formula una proposta di conciliazione.
In entrambi i casi la proposta viene comunicata per iscritto alle parti, le quali fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termini, la proposta si ha per rifiutata.
La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo, di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
Se è raggiunto un accordo amichevole, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore di cui al primo paragrafo dell'art. 5, il testo dell'accordo sottoscritto dalle parti alla presenza del mediatore viene allegato al processo verbale.
L'accordo di mediazione ha efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 28/2010.
ART. 6 - Riservatezza e privacy
Il procedimento di conciliazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
Il mediatore, le parti, gli avvocati, i consulenti e ogni altra persona presente alla mediazione sono tenuti a dichiarare espressamente l'impegno a rispettare gli obblighi di riservatezza, e si impegnano anche a non divulgare in giudizio o a terzi i fatti e le informazioni apprese durante i procedimento.
Restano riservate tutte le informazioni, appunti, memorie e ogni altro documento utilizzati dall'inizio alla fine della mediazione.
Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.
ART. 7 - Scheda per la valutazione del servizio
Si allega al presente regolamento la "Scheda per la valutazione del servizio" (Allegato 1), che al termine della mediazione dovrà essere compilata, sottoscritta da ciascuna parte con le sue generalità e trasmessa al responsabile per via telematica, con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento.
ART. 8 - Accesso agli atti
Fermo restando il dovere di riservatezza, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione che il responsabile dell'organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo per tre anni. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
ART. 9 – Indennità per il servizio di mediazione
Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate
Esse vengono versate al momento del deposito dell'istanza di mediazione, e dalla parte chiamata alla mediazione, al momento della sua adesione al procedimento.
Le spese di mediazione, previste in base alla "Tabella delle indennità" (Allegato 2) comprendono sia i costi di amministrazione della procedura sia l'onorario del mediatore e sono commisurate al valore della lite. Esse devono essere corrisposte per intero da ciascuna parte dopo il primo incontro e prima della prosecuzione della procedura di mediazione.
Copia del verbale verrà consegnato una volta effettuato il pagamento di tutte le indennità previste.
Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.

Ai sensi dell'art. 16 del D.M. 180/2010, l'importo delle spese di mediazione previste in base alla "Tabella delle indennità" (Allegato 2):

a) può essere aumentato in misura non superiore al 20% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore al 25% in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumento del 20% nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.lgs 28/2010;

d) nelle materie di cui all'art. 5 c. 1 del D.lgs 28/2010 ("mediazione obbligatoria") deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, e non si applica alcun altro aumento tra quello previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b);

ART. 10 – Tirocinio assistito
In ottemperanza all'art. 4, comma 3, lettera b) del D.M. 180/2010, con il consenso di Promo Consult s.r.l, del mediatore e delle parti e dopo aver sottoscritto una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione, una volta effettuata la richiesta, possono essere ammessi ad assistere gratuitamente all'incontro di mediazione altri mediatori in qualità di tirocinanti, dando la precedenza a quelli iscritti nel proprio elenco.

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