REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ISCRITTO AL N. 385 PRESSO IL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ART. 1 - Applicazione del regolamento
Il presente regolamento disciplina la procedura di
mediazione finalizzata alla conciliazione per le
controversie, che le parti interessate intendono risolvere in
via amichevole, in forza di una disposizione di legge,
dell'invito del Giudice, di una clausola contrattuale o di
propria iniziativa.
Il Regolamento si applica alle mediazioni per controversie
amministrate da Promo Consult s.r.l.
Le parti, il mediatore e Promo Consult s.r.l. possono
concordare delle deroghe al presente Regolamento.
In caso di sospensione o cancellazione dal registro degli
Organismi, le parti sceglieranno entro i 15 gg. successivi
l'Organismo al quale affidare il prosieguo della mediazione,
in mancanza vi provvede il Presidente del Tribunale del
luogo in cui il procedimento è in corso.
ART. 2 - Avvio della procedura di mediazione
La procedura di mediazione, su richiesta di una parte o
congiuntamente da tutte le parti, si avvia mediante deposito
dell'istanza di mediazione, redatta o sul modulo
predisposto dall'organismo o su carta libera, presso la sede
legale di Trieste. Il deposito può essere effettuato anche
via fax, pec o posta raccomandata alla sede legale di
Trieste.
Ricevuta la domanda di mediazione l'Organismo provvede,
quanto prima alla nomina del mediatore, fissa la data, l'ora
e il luogo del primo incontro non oltre i trenta giorni
lavorativi dal deposito della domanda e ne dà
comunicazione a tutte le parti con ogni mezzo idoneo ad
assicurarne la ricezione. E' interesse della parte istante
farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo per effettuare la
comunicazione alla controparte di avvenuto avvio della
procedura di mediazione, in particolare in merito al decorso
dei termini di prescrizione e decadenza.
La mediazione ha una durata non superiore ai 3 mesi dalla
data di deposito della richiesta di avvio, salvo diversa
volontà delle parti, ovvero dalla scadenza del termine di
deposito dell'istanza eventualmente fissata dal giudice.
La mediazione si avvia dopo l'accettazione dell'incarico da
parte del mediatore designato e dopo la sottoscrizione
della dichiarazione di imparzialità e indipendenza di cui
all'art. 14, comma 2, lettera a) del D.lgs 28/2010,
assumendosi quindi l'obbligo di comunicare a Promo
Consult s.r.l. l'esistenza di eventuali cause di
incompatibilità allo svolgimento dell'incarico, dichiarando
altresì di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede.
Le persone fisiche devono partecipare personalmente agli
incontri di mediazione. Possono farsi assistere da una o più
persone di fiducia. La partecipazione a mezzo di un
rappresentante è consentita solo per gravi ed eccezionali
motivi.
Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli
incontri di mediazione a mezzo di un rappresentante
munito dei necessari poteri per definire la controversia.
ART. 3 - Luogo della mediazione
La Mediazione si svolge presso le sedi di Promo Consult
s.r.l. o con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del
responsabile dell'organismo in altra sede considerata più
idonea.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c del D.M. 180/2010
Promo Consult s.r.l. può avvalersi delle strutture, del
personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia
raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di
mediazione.
ART. 4 – Nomina del mediatore e procedimento di mediazione
Il mediatore viene scelto dall'Organismo o su indicazione di
una delle parti tra i mediatori inseriti nell'elenco di Promo
Consult s.r.l., consultabile presso la segreteria
dell'Organismo di mediazione.
L'organismo sceglie il mediatore ritenuto più idoneo per la
controversia tra coloro che sono inseriti nell'elenco di
Promo Consult s.r.l. secondo criteri di specifica
competenza, tipo di laurea universitaria posseduta,
disponibilità ed esperienza, tenuto conto dell'oggetto e
delle parti della controversia, e nel caso di particolare
complessità della controversia o per la necessità di
specifiche competenze tecniche, l'organismo può
nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno
o più mediatori ausiliari.
In casi eccezionali, Promo Consult s.r.l. può sostituire il
mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con
un altro della propria lista.
Se durante la procedura di mediazione il mediatore ravvisi
che sono sopravvenute circostanze tali da far minare la sua
condizione di terzo imparziale, deve immediatamente
darne comunicazione all'organismo e chiedere di essere
sostituito. L'Organismo provvede alla nomina di un nuovo
mediatore.
Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un
accordo amichevolmente per la definizione della
controversia.
Egli conduce la mediazione senza formalità e nelle
modalità che ritiene più opportune anche telematiche.
Può tenere incontri congiunti e separati senza eseguire
alcuna forma di registrazione o verbalizzazione degli
incontri.
Il mediatore, accettato l'incarico, può contattare le parti
prima dell'incontro di mediazione. Non sono consentite
comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, salvo
quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
Avviata la mediazione, viene organizzato il primo incontro
durante il quale il mediatore chiarisce alle parti e ai loro
avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della
mediazione e le invita a esprimersi sulla possibilità di
iniziare la procedura; nessuna indennità è dovuta per
l'organismo di mediazione e per il mediatore se le parti
decidono di non proseguire.
ART. 5 – Conclusione della mediazione
Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può
formulare una proposta di conciliazione.
Il mediatore, in qualsiasi momento del procedimento su
concorde richiesta delle parti, formula una proposta di
conciliazione.
In entrambi i casi la proposta viene comunicata per iscritto
alle parti, le quali fanno pervenire al mediatore, per iscritto
ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della
proposta. In mancanza di risposta nel termini, la proposta
si ha per rifiutata.
La mediazione si conclude con la formazione da parte del
mediatore di processo verbale, che deve essere
sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica
l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro
impossibilità di sottoscrivere.
Il processo verbale è depositato presso la segreteria
dell'organismo, di esso è rilasciata copia alle parti che lo
richiedono.
Se è raggiunto un accordo amichevole, o le parti
aderiscono alla proposta del mediatore di cui al primo
paragrafo dell'art. 5, il testo dell'accordo sottoscritto dalle
parti alla presenza del mediatore viene allegato al processo
verbale.
L'accordo di mediazione ha efficacia esecutiva ai sensi
dell'art. 12 del D.lgs 28/2010.
ART. 6 - Riservatezza e privacy
Il procedimento di conciliazione è coperto da riservatezza
in tutte le sue fasi.
Il mediatore, le parti, gli avvocati, i consulenti e ogni altra
persona presente alla mediazione sono tenuti a dichiarare
espressamente l'impegno a rispettare gli obblighi di
riservatezza, e si impegnano anche a non divulgare in
giudizio o a terzi i fatti e le informazioni apprese durante i
procedimento.
Restano riservate tutte le informazioni, appunti, memorie e
ogni altro documento utilizzati dall'inizio alla fine della
mediazione.
Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della
mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del
D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e successive modifiche e integrazioni.
ART. 7 - Scheda per la valutazione del servizio
Si allega al presente regolamento la "Scheda per la
valutazione del servizio" (Allegato 1), che al termine della
mediazione dovrà essere compilata, sottoscritta da
ciascuna parte con le sue generalità e trasmessa al
responsabile per via telematica, con modalità che
assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento.
ART. 8 - Accesso agli atti
Fermo restando il dovere di riservatezza, è garantito alle
parti il diritto di accesso agli atti del procedimento di
mediazione che il responsabile dell'organismo è tenuto a
custodire in apposito fascicolo per tre anni. Il diritto di
accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle
sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti
depositati nella propria sessione separata.
ART. 9 – Indennità per il servizio di mediazione
Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte per lo
svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00
per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00
per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive
documentate
Esse vengono versate al momento del deposito dell'istanza
di mediazione, e dalla parte chiamata alla mediazione, al
momento della sua adesione al procedimento.
Le spese di mediazione, previste in base alla "Tabella delle
indennità" (Allegato 2) comprendono sia i costi di
amministrazione della procedura sia l'onorario del
mediatore e sono commisurate al valore della lite. Esse
devono essere corrisposte per intero da ciascuna parte
dopo il primo incontro e prima della prosecuzione della
procedura di mediazione.
Copia del verbale verrà consegnato una volta effettuato il
pagamento di tutte le indennità previste.
Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna
parte che abbia aderito al procedimento.
Ai sensi dell'art. 16 del D.M. 180/2010, l'importo delle
spese di mediazione previste in base alla "Tabella delle
indennità" (Allegato 2):
a) può essere aumentato in misura non superiore al 20%
tenuto conto della particolare importanza, complessità
o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore al
25% in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumento del 20% nel caso di
formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del
D.lgs 28/2010;
d) nelle materie di cui all'art. 5 c. 1 del D.lgs 28/2010
("mediazione obbligatoria") deve essere ridotto di un
terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i
restanti, e non si applica alcun altro aumento tra quello
previsti dal presente articolo ad eccezione di quello
previsto dalla lettera b);
ART. 10 – Tirocinio assistito
In ottemperanza all'art. 4, comma 3, lettera b) del D.M.
180/2010, con il consenso di Promo Consult s.r.l, del
mediatore e delle parti e dopo aver sottoscritto una
dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza
rispetto all'intero procedimento di mediazione, una volta
effettuata la richiesta, possono essere ammessi ad
assistere gratuitamente all'incontro di mediazione altri
mediatori in qualità di tirocinanti, dando la precedenza a
quelli iscritti nel proprio elenco.
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